|
Autorità regionale di protezione 4
L'Autorità regionale di protezione con sede a Paradiso esercita le seguenti mansioni: - assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio;
- nominare e revocare i tutori, curatori, assistenti e rappresentanti, vigilare sul loro operato, impartire le necessarie istruzioni, decidere della loro remunerazione e dell'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- partecipare alla compilazione dell'inventario della sostanza amministrata (art. 398 cpv. 1 CCS) e sua approvazione;
- approvare i rapporti morali e i rendiconti finanziari (art. 423 CCS);
- provvedere alla sorveglianza sul collocamento dei valori del pupillo;
- consentire agli atti di cui agli art, 419 e 421 CCS e decidere, in via preliminare, di quelli di cui all'art. 442 CCS;
- impartire istruzioni in merito alla vendita di beni mobili (art. 400 CCS) e immobili (art. 404 CCS) appartenenti a tutelato e, quando previsto, approvare l'aggiudicazione;
- impartire le istruzioni per la liquidazione o per la continuazione di un commercio, di un'azianda industriale o simili che si trovassero nella sostanza (art. 403 CCS);
- consentire il cambiamento di domicilio del tutelato (art. 377 cpv. 1 CCS).
Sito internet |
|
|
|